Autore: Nicola Collarini
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6 agosto 2026
Con il D.Lgs. 43/2025 la distinzione tra usi civili e industriali lascia il posto a quella tra usi domestici e non domestici. Ma la vera partita, per le imprese che alimentano impieghi diversi da un unico punto di riconsegna, si gioca su un documento tecnico: la relazione asseverata. È lì che la riforma sposta l'onere della prova e concentra l'esposizione in caso di verifica. La riforma della fiscalità energetica entrata a regime con il D.Lgs. 43/2025 viene presentata, non a torto, come un'operazione di semplificazione e modernizzazione. Il passaggio dal sistema degli acconti con conguaglio annuale a una liquidazione mensile sui consumi effettivi risponde a una logica di allineamento al mercato e di rafforzamento dei controlli. Per il consumatore finale non domestico, tuttavia, sotto la superficie della semplificazione si nasconde uno spostamento sostanziale: l'onere di dimostrare il corretto trattamento tributario passa, con maggiore nettezza rispetto al passato, in capo a chi il gas lo utilizza. Il punto di frizione è l'uso promiscuo. Il nuovo comma 6 dell'articolo 26 del TUA (D.Lgs. 504/1995), riscritto dall'articolo 1 del decreto di riforma, qualifica come promiscuo l'utilizzo contestuale di gas naturale fornito a un unico punto di riconsegna in impieghi differenti — con esclusione dell'autotrazione — per i quali sono previste distinte aliquote d'accisa, forme di esenzione o di non sottoposizione all'imposta. Una fattispecie tutt'altro che marginale: la conosce bene qualunque impresa che nello stesso stabilimento affianchi lavorazioni, riscaldamento di uffici e magari una foresteria, il tutto servito da un solo contatore. Qui la norma cambia le regole del gioco. Per ottenere l'applicazione differenziata dell'accisa sui quantitativi effettivamente destinati ai diversi impieghi non basta più una richiesta del cliente finale. Servono due atti distinti e complementari: una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con cui il consumatore attesta l'attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per i trattamenti tributari richiesti; e una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che determini le percentuali di ripartizione dei consumi e motivi le ragioni per cui non è possibile installare una misurazione separata. La sanzione dell'assenza è severa e va letta con attenzione. In mancanza di documentazione valida, l'intera fornitura viene assoggettata al regime fiscale meno favorevole applicabile — nella prassi, quello previsto in via prevalente dal contratto di somministrazione. Non è un dettaglio procedurale: è il ribaltamento dell'onere della prova. Prima, la classificazione contrattuale storica tendeva a consolidarsi; oggi, chi non documenta paga il massimo. E poiché l'agevolazione decorre dalla data di ricezione della documentazione da parte del soggetto obbligato, senza effetto retroattivo, ogni settimana di ritardo è un risparmio che non torna. Perché la perizia non è una formalità È su questo terreno che la riforma merita una lettura da professionista, e non da mero commentatore della norma. La relazione asseverata non è un adempimento da evadere con un modello riempito in fretta. È un atto tecnico-fiscale che deve ricostruire, con metodologia difendibile, la ripartizione dei consumi tra impieghi a diversa tassazione. Ed è precisamente il documento che l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli andrà a esaminare per prima in sede di verifica. La qualità della perizia diventa quindi il vero baricentro del rischio. Una ripartizione percentuale affermata senza un impianto di misura, senza dati di consumo storici, senza un bilancio energetico coerente con la potenza installata e i profili di utilizzo, è una posizione fragile: regge finché nessuno la controlla. Al contrario, una relazione costruita su rilievi effettivi, su curve di carico, su un raffronto tra le utenze termiche e i cicli produttivi, resiste al contraddittorio. La differenza tra i due approcci non si vede in bolletta il primo mese. Si vede quando arriva l'accertamento, con recuperi d'imposta che sui volumi di un energivoro possono valere cifre a cinque o sei zeri. La Circolare ADM 32/D/2025 ha dettagliato contenuti, modalità e limiti della procedura, mentre il decreto del Vice Ministro dell'Economia del 29 dicembre 2025 ha fissato la modulistica. Il quadro operativo, quindi, è completo: non ci sono più alibi documentali. Chi ha impieghi promiscui ha oggi tutti gli strumenti per mettersi in regola — e, allo stesso modo, l'Amministrazione ha tutti gli strumenti per contestare chi si è mosso in modo approssimativo. Cosa devono fare le imprese, adesso La prima azione è cartografica: mappare ogni punto di riconsegna in cui coesistono impieghi a tassazione differente, senza fidarsi della classificazione contrattuale ereditata dal vecchio regime civile/industriale, che non coincide automaticamente con la nuova dicotomia domestico/non domestico. La seconda è metodologica: commissionare la relazione asseverata trattandola come un atto probatorio, non come una pratica. La terza è di tempistica: attivarsi subito, perché il beneficio non retroagisce e ogni ritardo è denaro perso. La riforma delle accise 2026, in definitiva, premia chi documenta e penalizza chi improvvisa. Per le imprese a forte consumo di gas — quelle per cui l'accisa incide in modo tangibile sul costo dell'energia — il messaggio è chiaro: la partita fiscale non si vince più al momento della fatturazione, ma a monte, sulla scrivania del tecnico che firma la perizia. Conviene assicurarsi che quella firma poggi su basi solide. Nicola Collarini Ingegnere (Ordine degli Ingegneri di Pavia n. 2062), Esperto in Gestione dell'Energia certificato SECEM/FIRE (n° 0081-SI-EGE-2016) e fondatore di Collarini Energy Consulting. Da oltre 25 anni si occupa di procurement energetico, verifica delle fatture e contenzioso doganale per imprese industriali e commerciali a forte consumo. È autore del volume “Energia Sotto Controllo”.