FER X 2026

FER X - 2026

Il decreto direttoriale del 7 agosto 2026 (n. 82) non introduce nuovi incentivi: approva le Regole operative del DM FER X "definitivo" (o "a regime"), cioè il decreto firmato il 18 giugno, pubblicato il 6 agosto ed entrato in vigore il 7. Le regole sono efficaci dal 10 agosto ed è il documento che fa partire davvero la macchina.

Le date che contano

  • 25 agosto 2026: apre sul portale GSE (Area Clienti) la richiesta di qualificazione preliminare, obbligatoria per gli impianti sopra 1 MW. Lo sportello resta aperto in continuo.
  • 30 settembre 2026: termine entro cui presentare la domanda per avere la garanzia che il GSE completi l'istruttoria in tempo per la prima procedura competitiva (salvo sospensioni per richieste documentali o cause non imputabili al GSE).
  • 1 dicembre 2026: prima asta.

Cosa contengono le regole operative

Requisiti soggettivi (impresa non in difficoltà, antimafia, assenza di cause di esclusione dagli appalti, nessun ordine di recupero di aiuti illegittimi) e oggettivi (titolo autorizzativo valido, accettazione del preventivo di connessione, rispetto del DNSH, avvio lavori successivo all'entrata in vigore), più criteri di calcolo della potenza, procedure di avvio lavori, criteri di priorità in graduatoria e tempistiche. Sono divise in una parte A e una parte B.

L'impianto generale del FER X definitivo

Massimo 37,15 GW fino al 31 dicembre 2030: 27,15 GW ad asta per impianti >1 MW (16,5 GW eolico, 10 GW fotovoltaico, 0,63 GW idroelettrico, 0,02 GW biogas da depurazione) e 10 GW ad accesso diretto per impianti ≤1 MW. Il meccanismo è un contratto per differenza a due vie su 20 anni, non un contributo: sopra il prezzo di esercizio si restituisce, sotto si incassa. Prezzi di riferimento indicativi 80 €/MWh il FV, 85 l'eolico, 90 l'idroelettrico, con premi (27 €/MWh per rimozione amianto, 10 €/MWh per impianti su acqua). Garanzia provvisoria 5% del costo d'investimento, definitiva 10%.

La novità da tenere d'occhio

Almeno il 30% del contingente competitivo di FV ed eolico è soggetto a criteri non-prezzo di preselezione e aggiudicazione derivanti dal Reg. UE 2025/1176: cybersicurezza, resilienza del sistema energetico e origine dei componenti, con limiti sui Paesi terzi che detengono oltre il 50% del mercato di un componente chiave. È l'elemento che può cambiare di più la strategia d'asta rispetto al FER X transitorio.


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Tre passaggi critici nell'iter di qualifica:

  • GAUDÌ è il collo di bottiglia
  • Il 30/9 non è un termine di decadenza ma la data oltre la quale il GSE non garantisce l'istruttoria in tempo per l'asta dell'1/12 
  • I criteri non-prezzo sul 30% del contingente richiedono dichiarazioni dai fornitori sulla supply chain e sulla cybersicurezza: sono i documenti con i tempi di raccolta più lunghi



Autore: Nicola Collarini 6 agosto 2026
Dal 12 giugno 2026 è di nuovo operativa sul portale GSE la piattaforma di prenotazione del Nuovo Piano Transizione 5.0. Ma l'entità del credito d'imposta, e in diversi casi la stessa ammissibilità dell'impianto fotovoltaico, non si giocano al momento della domanda: si giocano prima, su due atti tecnici che la maggior parte delle imprese sottovaluta. La riapertura della piattaforma GSE per la prenotazione delle agevolazioni del Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento ha riportato al centro dell'attenzione lo strumento più corposo oggi a disposizione delle imprese che vogliono unire efficienza energetica e autoproduzione da fonte rinnovabile. La dotazione finanziaria è ampia e l'orizzonte temporale copre l'intero triennio. Eppure, nella pratica di chi accompagna le imprese negli investimenti, il vero discrimine tra un progetto ben costruito e uno che lascia valore sul tavolo non sta nella modulistica. Sta in due decisioni tecniche a monte. La prima è la diagnosi energetica. Il credito d'imposta di Transizione 5.0 non premia il fotovoltaico in quanto tale: premia la riduzione dei consumi della struttura produttiva. L'impianto solare è ammissibile solo se inserito in un progetto integrato che consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% a livello di struttura o al 5% sul processo interessato dall'investimento. È la diagnosi energetica ex ante, e la successiva verifica ex post, a certificare quel risparmio. E poiché l'aliquota del credito cresce con la riduzione conseguita, la qualità della diagnosi non è un adempimento formale: è la leva che determina quanto lo Stato contribuisce all'investimento. Qui interviene un requisito che vale la pena leggere con attenzione: la diagnosi deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato, e non può essere anteriore ai dodici mesi rispetto al deposito della domanda. Non è un dettaglio burocratico. Una diagnosi debole — basata su stime anziché su misure, su un perimetro mal definito, su una baseline di consumo poco difendibile — produce due effetti a catena: sottostima il risparmio conseguibile, e quindi abbassa l'aliquota; e, in sede di controllo, espone l'impresa alla contestazione del beneficio. Al contrario, una diagnosi costruita su dati reali e su un baseline solido non solo massimizza il credito spettante, ma lo rende difendibile. L'origine dei moduli: la trappola che sposta il conto La seconda decisione tecnica riguarda i pannelli. Il Piano riconosce maggiorazioni della base di calcolo agevolabile in funzione dell'origine dei moduli fotovoltaici: una maggiorazione del 30% per i moduli prodotti nell'Unione europea, che sale al 40% e al 50% per le categorie con celle e con wafer di produzione europea ad alta efficienza. In altri termini, a parità di potenza installata, la scelta della fornitura può spostare in modo significativo l'ammontare del beneficio. È un punto su cui ho visto costruirsi e sfumare interi vantaggi economici. Un'impresa che dimensiona l'impianto guardando solo al prezzo del modulo, senza verificarne la classificazione ai fini dell'agevolazione, rischia di scoprire troppo tardi che una fornitura apparentemente più economica vale, a conti fatti, meno di una alternativa europea che avrebbe attivato la maggiorazione superiore. La comparazione corretta non è tra i prezzi dei moduli, ma tra i costi netti dopo il credito. Ed è una comparazione che va fatta in fase di progettazione, non a impianto ordinato. La domanda della misura c'è. Le risorse, non sempre Che la misura sia richiesta lo dimostra un episodio recente: il Decreto Fiscale del 2026 ha dovuto stanziare fondi dedicati alle imprese cosiddette “esodate”, quelle che avevano presentato le comunicazioni preventive tra il 7 e il 27 novembre 2025, ottenuto la validazione tecnica del GSE, ma non erano state finanziate per l'esaurimento delle risorse. È un segnale che conviene tenere presente: la logica di prenotazione premia chi arriva pronto, con un progetto già istruito sul piano tecnico. Presentarsi con la diagnosi in ordine e la classificazione dei moduli già definita non è solo una questione di qualità del beneficio, ma anche di tempistica competitiva nell'accesso al contingente. Cosa conviene fare Per un'impresa che sta valutando un intervento di efficienza con fotovoltaico integrato, la sequenza corretta ribalta l'ordine intuitivo. Prima la diagnosi energetica, per definire il perimetro dell'investimento e stimare la riduzione dei consumi conseguibile — che è ciò che fissa l'aliquota. Poi la progettazione dell'impianto, con la scelta della fornitura calibrata sulle maggiorazioni per origine dei moduli. Solo alla fine la domanda sulla piattaforma GSE, che a quel punto diventa la formalizzazione di un progetto già ottimizzato, non il momento in cui si scopre quanto si sarebbe potuto ottenere. Transizione 5.0 resta lo strumento più potente sul tavolo per chi vuole abbattere il costo dell'energia e, insieme, il costo dell'investimento. Ma è uno strumento che ricompensa la competenza tecnica a monte e penalizza l'improvvisazione. Il valore non si trova nella domanda: si costruisce nella diagnosi e nella scelta dei moduli, molto prima che il portale apra. Nicola Collarini Ingegnere (Ordine degli Ingegneri di Pavia n. 2062), Esperto in Gestione dell'Energia certificato SECEM/FIRE (n° 0081-SI-EGE-2016) e fondatore di Collarini Energy Consulting. Da oltre 25 anni si occupa di procurement energetico, diagnosi e incentivi per imprese industriali e commerciali a forte consumo. È autore del volume “Energia Sotto Controllo”.
Autore: Nicola Collarini 6 agosto 2026
Con il D.Lgs. 43/2025 la distinzione tra usi civili e industriali lascia il posto a quella tra usi domestici e non domestici. Ma la vera partita, per le imprese che alimentano impieghi diversi da un unico punto di riconsegna, si gioca su un documento tecnico: la relazione asseverata. È lì che la riforma sposta l'onere della prova e concentra l'esposizione in caso di verifica. La riforma della fiscalità energetica entrata a regime con il D.Lgs. 43/2025 viene presentata, non a torto, come un'operazione di semplificazione e modernizzazione. Il passaggio dal sistema degli acconti con conguaglio annuale a una liquidazione mensile sui consumi effettivi risponde a una logica di allineamento al mercato e di rafforzamento dei controlli. Per il consumatore finale non domestico, tuttavia, sotto la superficie della semplificazione si nasconde uno spostamento sostanziale: l'onere di dimostrare il corretto trattamento tributario passa, con maggiore nettezza rispetto al passato, in capo a chi il gas lo utilizza. Il punto di frizione è l'uso promiscuo. Il nuovo comma 6 dell'articolo 26 del TUA (D.Lgs. 504/1995), riscritto dall'articolo 1 del decreto di riforma, qualifica come promiscuo l'utilizzo contestuale di gas naturale fornito a un unico punto di riconsegna in impieghi differenti — con esclusione dell'autotrazione — per i quali sono previste distinte aliquote d'accisa, forme di esenzione o di non sottoposizione all'imposta. Una fattispecie tutt'altro che marginale: la conosce bene qualunque impresa che nello stesso stabilimento affianchi lavorazioni, riscaldamento di uffici e magari una foresteria, il tutto servito da un solo contatore. Qui la norma cambia le regole del gioco. Per ottenere l'applicazione differenziata dell'accisa sui quantitativi effettivamente destinati ai diversi impieghi non basta più una richiesta del cliente finale. Servono due atti distinti e complementari: una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con cui il consumatore attesta l'attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per i trattamenti tributari richiesti; e una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che determini le percentuali di ripartizione dei consumi e motivi le ragioni per cui non è possibile installare una misurazione separata. La sanzione dell'assenza è severa e va letta con attenzione. In mancanza di documentazione valida, l'intera fornitura viene assoggettata al regime fiscale meno favorevole applicabile — nella prassi, quello previsto in via prevalente dal contratto di somministrazione. Non è un dettaglio procedurale: è il ribaltamento dell'onere della prova. Prima, la classificazione contrattuale storica tendeva a consolidarsi; oggi, chi non documenta paga il massimo. E poiché l'agevolazione decorre dalla data di ricezione della documentazione da parte del soggetto obbligato, senza effetto retroattivo, ogni settimana di ritardo è un risparmio che non torna. Perché la perizia non è una formalità È su questo terreno che la riforma merita una lettura da professionista, e non da mero commentatore della norma. La relazione asseverata non è un adempimento da evadere con un modello riempito in fretta. È un atto tecnico-fiscale che deve ricostruire, con metodologia difendibile, la ripartizione dei consumi tra impieghi a diversa tassazione. Ed è precisamente il documento che l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli andrà a esaminare per prima in sede di verifica. La qualità della perizia diventa quindi il vero baricentro del rischio. Una ripartizione percentuale affermata senza un impianto di misura, senza dati di consumo storici, senza un bilancio energetico coerente con la potenza installata e i profili di utilizzo, è una posizione fragile: regge finché nessuno la controlla. Al contrario, una relazione costruita su rilievi effettivi, su curve di carico, su un raffronto tra le utenze termiche e i cicli produttivi, resiste al contraddittorio. La differenza tra i due approcci non si vede in bolletta il primo mese. Si vede quando arriva l'accertamento, con recuperi d'imposta che sui volumi di un energivoro possono valere cifre a cinque o sei zeri. La Circolare ADM 32/D/2025 ha dettagliato contenuti, modalità e limiti della procedura, mentre il decreto del Vice Ministro dell'Economia del 29 dicembre 2025 ha fissato la modulistica. Il quadro operativo, quindi, è completo: non ci sono più alibi documentali. Chi ha impieghi promiscui ha oggi tutti gli strumenti per mettersi in regola — e, allo stesso modo, l'Amministrazione ha tutti gli strumenti per contestare chi si è mosso in modo approssimativo. Cosa devono fare le imprese, adesso La prima azione è cartografica: mappare ogni punto di riconsegna in cui coesistono impieghi a tassazione differente, senza fidarsi della classificazione contrattuale ereditata dal vecchio regime civile/industriale, che non coincide automaticamente con la nuova dicotomia domestico/non domestico. La seconda è metodologica: commissionare la relazione asseverata trattandola come un atto probatorio, non come una pratica. La terza è di tempistica: attivarsi subito, perché il beneficio non retroagisce e ogni ritardo è denaro perso. La riforma delle accise 2026, in definitiva, premia chi documenta e penalizza chi improvvisa. Per le imprese a forte consumo di gas — quelle per cui l'accisa incide in modo tangibile sul costo dell'energia — il messaggio è chiaro: la partita fiscale non si vince più al momento della fatturazione, ma a monte, sulla scrivania del tecnico che firma la perizia. Conviene assicurarsi che quella firma poggi su basi solide. Nicola Collarini Ingegnere (Ordine degli Ingegneri di Pavia n. 2062), Esperto in Gestione dell'Energia certificato SECEM/FIRE (n° 0081-SI-EGE-2016) e fondatore di Collarini Energy Consulting. Da oltre 25 anni si occupa di procurement energetico, verifica delle fatture e contenzioso doganale per imprese industriali e commerciali a forte consumo. È autore del volume “Energia Sotto Controllo”.