ENERGIVORI 2024 : la ghigliottina

29 Novembre 2023
Collarini

Settori manifatturieri italiani ad alta intensità energetica: inversione di marcia all’orizzonte e nuovi obblighi

La revisione degli “Aiuti di Stato a favore del clima, dell’energia e dell’ambiente” maggiormente nota come procedura per aziende energivore sta subendo una sostanziale modifica nei contenuti e negli attori principali ossia le aziende coinvolte che a fronte di un beneficio economico si dovranno impegnare nel migliorare la propria efficienza e impatto ambientale anche per tramite di utilizzo di energia da fonte rinnovabile.

Il documento per la consultazione 545/2023/R/EEL pubblicato da ARERA come attuazione delle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 131/2023 sembrerebbe tracciare nuove strade nel complesso tema delle aziende Energivore e rispettivi aiuti di stato e generando nuovi ingressi per ampliare la platea delle aziende coinvolte rischia di escluderne molte ed in particolare quelle realtà che avevano già intrapreso un cammino verso la decarbonizzazione e l’efficienza e che hanno sempre fatto affidamento sul contributo statale.

Analizzando la sezione 4.11 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 (richiamata dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 56/02; e a sua volta richiamata dalla Memoria di Arera 306/2023/I/COC), si può dedurre quanto segue, riguardo i seguenti punti:

  1. modifiche dell’elenco dei settori ammissibili
  2. Modifiche ai codici NACE ammissibili (“settori ad alto rischio”) presenti nella tabella nell’ allegato I di cui si ravvisa una riduzione importante rispetto ai codici validi per le precedenti procedure
  3. Possono inoltre essere considerati ammissibili anche codici NACE che non sono presenti nella tabella nell’allegato I (ovvero i “settori a rischio” ) a patto che rispettino i criteri di ammissibilità dei settori inclusi nell’allegato 1 alle medesime linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente.

Da presentare a Ministero dell’ambiente e della sicurezza che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

  • differenze nei contributi minimi agli oneri per lo sviluppo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore
  • Le agevolazioni per gli energivori prevedono uno sgravio indicativo del 65% / 75% / 85% del costo della componente Asos con riduzione diretta nella fattura di fornitura di energia elettrica o tramite compensazione calcolata sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) dell’impresa. Indicativamente si parla di un aiuto di stato pari a circa 35.000 €/anno per ogni 1.000 MWh consumati dalla rete.
  • Alle agevolazioni di cui sopra si applicherà un bonus, se rispettati alcuni requisiti in termini di utilizzo di energia da fonti rinnovabili. A tal fine i beneficiari potranno coprire almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui o almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica (PPA) o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito.

Nel 2023 le aziende italiane che beneficiano di questo importante contributo sono 3.985, oltre a 117 imprese in fase di istruttoria, queste aziende sono le cosiddette rispondenti ai requisiti del D.M. 21 Dicembre 2017, il quale ricomprendeva le aziende a codice ATECO citate nell’Allegato 3 delle Linee Guida CE ovvero nell’Allegato 5 delle Linee Guida CE con indice di intensità energetica non inferiore a 20% e consumi elettrici superiori a 1 GWh/anno. 

Le aziende che hanno già approfittato e fruito della clausola di Grandfathering del periodo 2018/2023 non potranno nuovamente usufruirne per il prossimo periodo 2024-2028 – questa clausola è una vera e propria “mannaia” che va escludere tantissime aziende dalla qualifica di azienda elettrivora.

Viene spontaneo chiedersi quali siano le aziende che hanno usufruito della clausola di Grandfathering del periodo 2018/2023, queste sono le aziende che con il decreto del Dicembre 2017 hanno visto eliminato il proprio codice ATECO dagli elenchi (allegato 3 e 5) oppure hanno visto il proprio codice ATECO inserito nell’ Allegato 5 ma senza poter rispettare il vincolo di costo energia su VAL > 20% passando alla qualifica rapportata al Fatturato come da periodo antecedente al 2018.

Il portale CSEA è aperto dal 1 dicembre e rimarrà aperto sino al 20 dello stesso mese e ci sarà una fase suppletiva in Febbraio 2024 per permettere alle aziende che non dispongono già di un audit Energetico a norma di legge 102/14 di effettuarlo per caricarne la ricevuta di invio ad ENEA nel portale CSEA.