NUOVO MECCANISMO QUALIFICA AZIENDA ENERGIVORA PERIODO 2024-2028
A partire dal 01/01/2024 le condizioni per essere considerati energivori sono:
- Consumi annui non inferiori a 1,0 milioni di kilowattora nell’anno precedente a quello a cui si riferisce l’istanza di accesso al meccanismo
- Operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- Operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- Pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b) , hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni energivori.
Non è quindi più necessario superare il vincolo del rapporto del 2% su fatturato e del 20% su VAL.
Sono escluse dal meccanismo le aziende che, seppur in possesso dei requisiti sopra indicati, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in Difficoltà»
Le imprese energivore saranno soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (stimati 50 €/MWh per il 2024):
- Con riferimento alle imprese di cui alla lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa (saving minimo pari a circa 42 €/MWh);
- Con riferimento alle imprese di cui alla lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa (saving minimo pari a circa 37 €/MWh);
- Con riferimento alle imprese di cui alla lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa (saving minimo pari a circa 32 €/MWh).
Per le aziende di cui alle lettere b) e c) è prevista la possibilità di ottenere una maggiore agevolazione rispetto a quella sopra indicata nel caso in cui almeno il 50% dell’energia elettrica utilizzata non emetta CO2 di cui almeno il 10 % tramite contratti PPA (Power Purchase Agreement) oppure il 5% in autoconsumo.
Le aziende energivore dovranno effettuare una diagnosi energetica conforme a D.Lgs 102/2014 ogni 4 anni e saranno soggette ad effettuare uno dei seguenti tre punti:
- Attuare gli interventi di cui alla presente diagnosi che abbiano un ritorno di investimento inferiore ai 3 anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- Ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- Investire una quota pari ad almeno il 50% dell’agevolazione percepita in progetti per la riduzione delle emissioni di GHG al di sotto dei benchmark definiti per l‘assegnazione gratuita delle quote ETS (regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021).
Il portale CSEA per la presentazione delle domande aprirà indicativamente tra dicembre 2023 e l’inizi del 2024. Non è ancora chiaro quali consumi saranno da utilizzare tra l’anno 2022 e il 2023 (punto importante da chiarire da parte del legislatore).
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