Carbon Border Adjustment Mechanism

8 Agosto 2023
Collarini

Meccanismo CBAM, a cosa serve e da dove nasce

L’attuale sistema messo in atto dall’UE per controllare le emissioni di carbonio è quello delle ETS con meccanismo cap&trade, fissa cioè un tetto massimo complessivo per le emissioni associato a delle quote che devono essere acquistate su base annuale per compensare le emissioni effettive.

Il rischio a cui si va incontro è la cosiddetta rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage) che si verifica quando le imprese con sede nell’UE trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio all’estero in paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose rispetto all’UE o quando i prodotti dell’UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio.

Il sistema ETS prevede quindi l’assegnazione gratuita di quote agli operatori a rischio di delocalizzazione

Ma non basta. Le emissioni incorporate dalle importazioni hanno registrato un aumento compromettendo gli sforzi dell’UE per ridurre la sua impronta a livello mondiale.

Il Regolamento CBAM 2023/956 (CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM) è inteso come una misura alternativa di protezione “carbon leakage”, che andrà pertanto progressivamente a sostituire le quote gratuite ETS fino alla completa eliminazione delle stesse.

Garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni, il Regolamento CBAM promuove la decarbonizzazione anche nei paesi terzi.

Campo di applicazione

Il Regolamento si applica alle merci originarie di un paese terzo e importate nel territorio doganale dell’UE la cui produzione è ad alta intensità di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

L’applicazione di tale meccanismo prevede due fasi:

-Periodo transitorio: dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 vi saranno solo obblighi di comunicazione tramite ‘Relazioni CBAM’ trimestrali da presentare entro il mese successivo al trimestre di riferimento

-Periodo a regime: dal 1° gennaio 2026 l’importatore dovrà trasmettere annualmente alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, una “Dichiarazione CBAM” e sarà tenuto, entro la stessa data, alla restituzione annuale, tramite apposita operazione su Registro CBAM, di un numero di certificati CBAM pari alle emissioni dichiarate incorporate nelle merci importate nell’anno precedente.

Calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti importati

Modalità di trasmissione e contenuti di dettaglio della “Relazione CBAM” (trimestrale nel periodo transitorio) e della “Dichiarazione CBAM” (annuale nel periodo a regime), sono definite in termini generali nell’allegato IV al Regolamento 2023/956. Tuttavia le regole di dettaglio, per singola tipologia di prodotto, saranno oggetto di un prossimo atto delegato della Commissione Europea attualmente in corso di elaborazione.

Sanzioni

Il Regolamento prevede l’applicazione di sanzioni sia nel periodo transitorio, per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, sia, soprattutto, nel periodo a regime. Inoltre il pagamento della sanzione non dispensa dall’obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno.

Editor: Alice Savoia

Ingegnere dei materiali e nanotecnologie, Ordine degli Ingegneri di Pavia

Alice Savoia (3)

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